Come funzionerà il sostegno promesso dallo stato agli alluvionati?
L’11 marzo 2016 è apparso su alcuni quotidiani on line un articolo a firma della Senatrice PD Amati, dal titolo “Il MEF dia rapido seguito ai contributi stanziati per l’alluvione”.
Ebbene, questo articolo altro non è che la risposta inviatami dalla Senatrice Amati ad una mia email con cui ponevo alcune domande (allegato 1).
Volendo conoscere le norme della legge di stabilità 2016 che riguardano i fondi per i soggetti danneggiati da eventi calamitosi, ho reperito i commi dal n. 422 al n. 428 (allegato 2); leggendoli mi sono sorti alcuni quesiti, che esporrò dopo aver riportato quanto previsto dalla legge.
Primo. “Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive … … si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri … … mediante concessione da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato” (comma 422).
La norma quindi non parla di risarcimento, ma di “finanziamento agevolato”; come ogni finanziamento, la somma ricevuta deve essere poi restituita.
Secondo. “Per le finalità di cui al comma 422, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito (quindi le banche) individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti … … assistiti dalla garanzia dello Stato … … al fine di concedere finanziamenti agevolati … … ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi … … nel limite massimo di 1.500 milioni di euro … …” (comma 423).
Il comma quindi prevede che anche le banche possono concedere finanziamenti agevolati e garantiti dallo Stato, nel limite massimo di un miliardo e cinquecento milioni di euro senza però specificare se questa somma sia annua o meno; ma sull’aspetto temporale torneremo più avanti.
Terzo. “In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche … … in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti” (comma 424, prima parte).
Ad ogni annualità di rimborso del finanziamento avuto, quindi, l’alluvionato godrà di un credito di imposta.
Quarto. “Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato” (comma 424, seconda parte).
Parrebbe, quindi, che dal 2016 per ogni anno saranno disponibili fondi per un totale di sessanta milioni di euro.
Quinto. “I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422 … … in tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto … …” (comma 426).
Il finanziamento potrà quindi avere durata massima di venticinque anni e se l’alluvionato/beneficiario non riuscirà a rimborsare il prestito, diventerà debitore e la sua posizione verrà “passata” ad Equitalia per l’iscrizione a ruolo del suo debito.
Fatte queste premesse, pongo alcuni quesiti:
- Perché si parla di finanziamenti, seppur agevolati con il credito di imposta, e non di risarcimenti?
- La cifra di un miliardo e cinquecento milioni è prevista solo per il 2016 oppure è da suddividere per la durata dei finanziamenti, ovvero venticinque anni?
- A che punto è l’iter previsto dai commi in questione, il Consiglio dei Ministri ha adottato quanto di sua competenza? Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fatto altrettanto? Il direttore dell’Agenzia delle Entrate?
- Perché collegare il finanziamento agevolato necessariamente a dei lavori, alla prestazioni di servizi ovvero all’acquisizione di beni necessari all’esecuzione degli interventi? Chi ha già eseguito i lavori, magari accendendo con sacrifici un mutuo, potrà partecipare?
- E’ previsto che i finanziamenti agevolati vadano prima di tutto a quei nuclei famigliari che versano in condizioni patrimoniali e reddituali difficili?
Sono domande che reputo legittime e che hanno come unico scopo quello di capire cosa intende fare lo Stato per persone ed aziende che sono state duramente colpite da eventi calamitosi.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia apportare chiarimenti, rispondendo a queste domande.
Giorgio Sartini – Consigliere Comunale Lista Civica “Senigallia Bene Comune”
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